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BANDI PRIN e FIRB: Dici giovane, ma intendi precario
Da ROARS un invito a togliere le limitazioni anagrafiche dei bandi PRIN e FIRB.
A dicembre il MIUR ha pubblicato i tanto attesi testi del bando PRIN e FIRB. Fin dal primo sguardo ai siti internet dedicati risulta chiaro che se da una parte si é operato per la semplificazione della procedure di presentazione della domanda (bene, finalmente!) e per eliminare tutti i riferimenti che possano guidare una valutazione sulle persone e non sul progetto, dall’altro entrambi i bandi potenzialmente discriminano i ricercatori a tempo determinato (RTD), impedendo loro di agire come ricercatore principale nelle linee di finanziamento per i più giovani (linea A – starting dedicata ai giovani ricercatori del PRIN riservato ai ricercatori a tempo indeterminato) e non coordinando la durata del finanziamento e quella della tipologia di contratto RTD o i tempi della sua attivazione e rinnovo nel caso del FIRB (dove il progetto dura 3 anni, il finanziamento dovrebbe essere destinato ai ricercatori precari come Principal Invesigator (PI), ma la compatibilità tra i contratti da RTD già attivi resta a discrezione dei dipartimenti che, una volta ricevuto il finanziamento, con creatività dovranno eventualmente superare alcune incongruenze formali tra costi, durate e vincoli contrattuali). Continua qui.
Dove sono finiti i nostri contributi INPS?
Lo abbiamo segnalato alla fine della settimana scorsa con un post, raccogliendo la segnalazione del GAP, e oggi La Provincia Pavese titola: Ateneo, caos contributi: mille precari coinvolti – la denuncia dell’associazione: «I versamenti dell’università sono regolari ma è saltata la registrazione nel sistema informatico dell’Inps». Continuiamo a seguire la vicenda e vi chiediamo di segnalare altre anomalie.
L’idea di merito del ministro Profumo: insegnamento obbligatorio per gli assegnisti di ricerca
Con il decreto sul “merito” che sarà varato nei prossimi giorni il “governo dei tecnici” imbocca nuovamente la strada, già battuta dai vari esecutivi Berlusconi, di un provvedimento del tutto privo degli straordinari requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero giustificare un decreto legge e coperto da un titolo accattivante utilizzato per indorare misure: in parte inutili, in parte addirittura contrastanti con la cosiddetta “valorizzazione del merito”, in parte finalizzate al raggiungimento di altri e deprecabili obiettivi.
Decreto sull’importo minimo degli assegni di ricerca
Il decreto firmato dal ministro lo scorso 9 marzo e tuttora al vaglio della Corte dei Conti è stato finalmente pubblicato e lo trovate a questo link .
L’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili;
TESTO UFFICIALE DELLA RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE E COMMENTO
Ieri abbiamo anticipato i punti salienti della risposta all’interrogazione parlamentare, mentre oggi è disponibile il testo ufficiale.
“Come riferito dall’onorevole Interrogante, si ricorda preliminarmente che l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, reca disposizioni in materia di «Assegni di ricerca» e che, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, è abrogata la previgente normativa in materia (articolo 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449). Continua a leggere…
16 marzo ore 14.00 in Parlamento si parlerà di assegni di ricerca
La risposta del governo all’interrogazione parlamentare dell’on. Ghizzoni sugli assegni di ricerca è stata calendarizzata per mercoledì 16 marzo alle ore 14.
GHIZZONI, TOCCI, MOTTA, SANGA e BACHELET. -
- Per sapere – premesso che:
l’articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, afferma che per la copertura dei posti di assegnista di ricerca le università possano avvalersi esclusivamente delle procedure previste dalla stessa legge;
l’articolo 29, comma 11, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone l’abrogazione dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva precedentemente istituito lo strumento dell’assegno di ricerca;
in data 21 gennaio 2011 l’università di Modena e Reggio Emilia con circolare prot. n. 1154 ha affermato che l’entrata in vigore della succitata legge 30 dicembre 2010, n. 240, impedisce all’amministrazione di adottare le procedure di rinnovo degli assegni in corso;
analoghe decisioni sono state assunte da diversi atenei italiani;
tali interpretazioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, parrebbero infondate in quanto la citata legge non dispone alcuna interruzione delle procedure già avviate alla data di entrata in vigore, né intacca i diritti acquisiti dai titolari di assegni di ricerca che, nel bando originale, prevedevano esplicitamente la possibilità di rinnovo -:
se il Ministro non ritenga opportuno chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
se non ritenga necessario emanare quanto prima il decreto di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per determinare il trattamento economico minimo spettante ai titolari degli assegni di ricerca di cui allo stesso comma, onde consentire alle università di procedere all’emanazione di bandi per assegni di ricerca di cui allo stesso articolo 22 ed evitare un blocco che avrebbe conseguenze negative sull’operatività immediata dei gruppi di ricerca.
(5-04231)
FARE CHIAREZZA
L’esordio della legge Gelmini sta provocando il caos. L’abolizione dei vecchi assegni di ricerca della legge 449/97 e dei vecchi contratti a TD della legge 230/05 ha portato le università e il CNR a lanciarsi in interpretazioni fantasiose. Addirittura, si è arrivati a sostenere l’impossibilità di procedere ai rinnovi di assegni e contratti a TD già previsti dai bandi originari e a fermare le procedure di svolgimento dei concorsi e quelle di presa di servizio per i vincitori di assegni di ricerca banditi precedentemente all’entrata in vigore della legge.
Chiediamo al MIUR di intervenire quanto prima attraverso una nota che smentisca in maniera inequivocabile tutte queste affermazioni, chiarendo definitivamente che la legge impedisce l’avvio di nuovi bandi, ma non può in alcun modo applicarsi alle procedure e ai contratti banditi precedentemente alla sua entrata in vigore. Si deve assolutamente porre fine ad una situazione che sta creando incertezza e sta arrecando a tutti i lavoratori precari coinvolti enormi danni sia sul piano professionale che su quello economico.
Coordinamento dei Precari della ricerca e della docenza – Università
http://coordinamentoprecariuniversita.wordpress.com/
Gruppo Facebook:
Il movimento fa scacco al CUN
Il percorso di elaborazione di documenti e proposte sull’Università, che accompagna la mobilitazione nel mondo della ricerca, dura ormai da oltre un anno, ma nei giorni scorsi tutto il movimento e in particolare la Rete29Aprile hanno ottenuto due preziose vittorie. L’invito a votare per i rappresentanti dei ricercatori con programmi coerenti allo spirito del movimento ha infatti portato al voto il 39,4% dei ricercatori (contro il 26% del 2006) e permesso di eleggere in sei settori su sette i candidati appoggiati dalla rete (tre ricercatrici e tre ricercatori).
Il CUN è l’organo elettivo di rappresentanza degli universitari, formula pareri e proposte al Ministro dell’Università e della Ricerca, allo scopo di perseguire la qualità più elevata della ricerca e dell’istruzione, garantire e rafforzare le autonomie degli atenei e il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una formazione adeguata.
L’articolo apparso ieri su La Repubblica e firmato da Corrado Zunino sottolinea infine come “A questo giro elettorale i ricercatori del Cnru, vicini alla Gelmini, non sono riusciti a far passare alcun loro candidato.”
Spettabile MIUR, … – Quesiti urgenti
Al: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica
e per la Ricerca scientifica e tecnologica
Direzione Generale per l’Università
Ufficio III
OGGETTO: Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 – Quesiti urgenti
Spettabile MIUR,
con la presente, a nome del Coordinamento dei Precari della ricerca e della docenza – Università, chiediamo alle SS.LL. di avere chiarimenti riguardo le seguenti problematiche inerenti l’entrata in vigore della legge in oggetto:
1) L’articolo 18, comma 5, riserva la possibilità di svolgere attività di ricerca nelle università esclusivamente ai seguenti soggetti: professori e ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e di contratti di docenza di cui all’articolo 23, dottorandi e laureandi magistrali, personale TA assunto a tempo indeterminato, borsisti o dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese.
Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe di poter dedurre che, a decorrere dal giorno sabato 29 gennaio p.v., i titolari di borse di studio, co.co.co. e altre forme contrattuali non comprese nel precedente elenco dovranno cessare la propria attività, anche se i loro contratti sono attualmente già in essere. Inoltre, nell’elenco non sono compresi nemmeno i titolari di assegni di ricerca banditi ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i titolari di contratti a tempo determinato banditi ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Desidereremmo quindi avere chiarimenti circa la possibilità per i succitati soggetti (gli attuali titolari di contratti a TD, assegni di ricerca, borse, contratti di collaborazione…) di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto della legge anche dopo il 29 gennaio p.v.
2) A decorrere dal 29 gennaio p.v. non sarà più possibile bandire assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e contratti a tempo determinato banditi ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Desidereremmo sapere se sarà però possibile procedere ai rinnovi dei contratti in essere, qualora la possibilità di rinnovo fosse esplicitamente prevista dal bando originale, cioè qualora l’assegno o contratto a tempo determinato fosse stato bandito nella forma del 2+2, del 3+3 o simili.
In attesa di cortese riscontro ai quesiti posti, porgiamo i nostri migliori saluti.
Coordinamento dei Precari della ricerca e della docenza – Università
I primi effetti della Legge Gelmini
La legge Gelmini sta producendo i suoi primi effetti. Alcuni atenei hanno già dato disposizione ai gruppi di ricerca di dare applicazione letterale ad alcune norme della legge a decorrere dal prossimo 29 gennaio. In particolare, fra pochissimi giorni e fino all’adozione dei nuovi regolamenti d’ateneo e all’emanazione del decreto del ministro per l’importo minimo, non sarà più possibile bandire assegni di ricerca. Interpretando la legge in maniera quanto meno discutibile, alcuni atenei vorrebbero addirittura bloccare i rinnovi dei contratti in essere già previsti nei bandi originali. Inoltre, sarà impedito lo svolgimento di attività di ricerca a chiunque non sia assegnista di ricerca o docente a contratto, in particolare a borsisti e collaboratori coordinati e continuativi. Quest’ultima norma, pur rispondente alle richieste di superamento della giungla contrattuale negli atenei, richiede evidentemente un’applicazione graduale per evitare che chi oggi lavora con contratti non più utilizzabili si trovi da un giorno all’altro senza la possibilità di svolgere la propria attività.
Chiediamo alle forze politiche e al Ministero di intervenire nei modi opportuni per prorogare la possibilità di bandire i vecchi assegni di ricerca fino alla data in cui saranno realmente operativi i nuovi, per consentire in ogni caso i rinnovi dei contratti in essere previsti dai bandi originali e per posticipare al 1 gennaio 2012 l’entrata in vigore del divieto di svolgimento di attività di ricerca per borsisti e contrattisti, onde concedere a lavoratori e gruppi di ricerca il tempo necessario per adeguarsi alle nuove normative.
Coordinamento ricercatori e docenti Precari – Università (CPU)