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Articoli taggati ‘assegnisti’

Decreto sull’importo minimo degli assegni di ricerca

Il decreto firmato dal ministro lo scorso 9 marzo e tuttora al vaglio della Corte dei Conti è stato finalmente pubblicato e lo trovate a questo link .

L’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili;

Convocazione II assemblea nazionale CPU

Seconda assemblea nazionale del CPU

Pisa, Venerdì 1 aprile 2011, h.11

Polo didattico Carmignani
Piazza dei Cavalieri, 6

16 marzo ore 14.00 in Parlamento si parlerà di assegni di ricerca

La risposta del governo all’interrogazione parlamentare dell’on. Ghizzoni sugli assegni di ricerca è stata calendarizzata per mercoledì 16 marzo alle ore 14.

GHIZZONI, TOCCI, MOTTA, SANGA e BACHELET. -

Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

- Per sapere – premesso che:

l’articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, afferma che per la copertura dei posti di assegnista di ricerca le università possano avvalersi esclusivamente delle procedure previste dalla stessa legge;

l’articolo 29, comma 11, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone l’abrogazione dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva precedentemente istituito lo strumento dell’assegno di ricerca;

in data 21 gennaio 2011 l’università di Modena e Reggio Emilia con circolare prot. n. 1154 ha affermato che l’entrata in vigore della succitata legge 30 dicembre 2010, n. 240, impedisce all’amministrazione di adottare le procedure di rinnovo degli assegni in corso;

analoghe decisioni sono state assunte da diversi atenei italiani;

tali interpretazioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, parrebbero infondate in quanto la citata legge non dispone alcuna interruzione delle procedure già avviate alla data di entrata in vigore, né intacca i diritti acquisiti dai titolari di assegni di ricerca che, nel bando originale, prevedevano esplicitamente la possibilità di rinnovo -:

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

se non ritenga necessario emanare quanto prima il decreto di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per determinare il trattamento economico minimo spettante ai titolari degli assegni di ricerca di cui allo stesso comma, onde consentire alle università di procedere all’emanazione di bandi per assegni di ricerca di cui allo stesso articolo 22 ed evitare un blocco che avrebbe conseguenze negative sull’operatività immediata dei gruppi di ricerca.
(5-04231)

 

CPU DI FIRENZE – SULLA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO

Il CPU-Frenze (Coordinamento Precari della ricerca e della docenza-Università) esprime il proprio dissenso per l’esclusione dalla Commissione di revisione dello Statuto di Ateneo dei propri rappresentanti, candidatisi in quanto parti coinvolte nel processo di riforma dell’Università attualmente in corso.

L’entrata in vigore delle nuove norme segna un momento di transizione molto importante e, nello stesso tempo, drammatico, soprattutto per chi vive già nell’incertezza della propria posizione lavorativa, non avendo una posizione stabile e strutturata all’interno dei dipartimenti. Si tratta molto spesso di assegnisti, contrattisti, borsisti o ricercatori a tempo determinato che, in base alle nuove norme (art. 18 L. 240/2010), potrebbero fin da oggi restare esclusi dall’attività di ricerca malgrado siano parte integrante della comunità scientifica.

Il lavoro dei ricercatori/docenti precari oltre a non trovare un adeguato riconoscimento in termini previdenziali, assistenziali ed economici, è stato ora considerato insufficiente a garantire credito per la partecipazione alla scrittura di un documento di valore fondativo come lo Statuto di Ateneo, peraltro in un momento in cui una rappresentanza precaria si rendeva ancor più necessaria a causa dell’eliminazione della figura di ruolo del ricercatore a tempo indeterminato, operata dalla Gelmini, e la conseguente istituzionalizzazione del precariato nella terza fascia docente.

Auspichiamo che, persa una grande occasione democratica di scrittura partecipata della carta statutaria, la creazione di un tavolo di confronto e di un coinvolgimento delle realtà precarie possa sopperire all’esclusione delle categorie più deboli dei lavoratori di cui l’ateneo continua ad avere pressante bisogno per svolgere attività di didattica e di ricerca e che ne rappresentano il futuro.

CPU-Firenze

CPU-Coordinamento nazionale Precari della ricerca e della docenza-Università

Art. 18 – Partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca

Ricordiamo che dopodomani (sabato 29 gennaio) entra in vigore la legge Gelmini. Nell’immediato, occorre leggere con attenzione le disposizioni dell’articolo 18, commi 5 e 6, che disciplinano la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università riservandoli ESCLUSIVAMENTE ad un numero limitato di figure (per comodità, riportiamo in calce il testo dei commi in questione). Fra i soggetti individuati dalla legge compaiono: profesori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, titolari di contratti di insegnamento e di assegni di ricerca di cui agli articoli 23 e 22 della stessa “legge Gelmini”, dottorandi di ricerca e studenti di corsi di laurea magistrale, personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, dipendenti o titolari di borse presso altre PA, enti pubblici o privati e imprese purché senza oneri finanziari per l’università. Sono inoltre previste disposizioni speciali limitatatmente a chi partecipa a progetti di ricerca finanziati dall’UE o da altre istituzioni straniere.
Non sembrerebbero quindi compresi: gli studenti di corsi di laurea triennale, i titolari di contratti a TD banditi ai sensi della legge 230/05 e di assegni di ricerca banditi ai sensi della legge 449/97 (cioé tutti gli attuali assegnisti), i titolari di contratti di collaborazione o di borse di studio e i liberi professionisti.
Ricordiamo che la c.d. “legge Gelmini” entrerà in vigore sabato 29 Gennaio 2011.
Bisogna capire quali possano essere le implicazioni di questa norma, in particolare per chi svolge attività di natura sperimentale: se un soggetto non compreso nell’elenco resta coinvolto in un incidente, quali sono le conseguenze per lui e per il responsabile del gruppo di ricerca? E le implicazioni assicurative? Non potendo svolgere attività di ricerca, i soggetti non compresi nell’elenco possono chiedere rimborsi per la partecipazione a congressi o per missioni di qualsiasi natura?

LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 18, comma 5:
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita’ purche’ in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Articolo 18, comma 6:
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

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