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BANDI PRIN e FIRB: Dici giovane, ma intendi precario
Da ROARS un invito a togliere le limitazioni anagrafiche dei bandi PRIN e FIRB.
A dicembre il MIUR ha pubblicato i tanto attesi testi del bando PRIN e FIRB. Fin dal primo sguardo ai siti internet dedicati risulta chiaro che se da una parte si é operato per la semplificazione della procedure di presentazione della domanda (bene, finalmente!) e per eliminare tutti i riferimenti che possano guidare una valutazione sulle persone e non sul progetto, dall’altro entrambi i bandi potenzialmente discriminano i ricercatori a tempo determinato (RTD), impedendo loro di agire come ricercatore principale nelle linee di finanziamento per i più giovani (linea A – starting dedicata ai giovani ricercatori del PRIN riservato ai ricercatori a tempo indeterminato) e non coordinando la durata del finanziamento e quella della tipologia di contratto RTD o i tempi della sua attivazione e rinnovo nel caso del FIRB (dove il progetto dura 3 anni, il finanziamento dovrebbe essere destinato ai ricercatori precari come Principal Invesigator (PI), ma la compatibilità tra i contratti da RTD già attivi resta a discrezione dei dipartimenti che, una volta ricevuto il finanziamento, con creatività dovranno eventualmente superare alcune incongruenze formali tra costi, durate e vincoli contrattuali). Continua qui.
Dove sono finiti i nostri contributi INPS?
Lo abbiamo segnalato alla fine della settimana scorsa con un post, raccogliendo la segnalazione del GAP, e oggi La Provincia Pavese titola: Ateneo, caos contributi: mille precari coinvolti – la denuncia dell’associazione: «I versamenti dell’università sono regolari ma è saltata la registrazione nel sistema informatico dell’Inps». Continuiamo a seguire la vicenda e vi chiediamo di segnalare altre anomalie.
Avete controllato la vostra posizione INPS?
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviata al Ministro Fornero dagli assegnisti dell’università di Pavia e invitiamo tutti gli assegnisti e i dottorandi a verificare la propria posizione e a comunicarci eventuali anomalie simili riscontrate.
Alla cortese attenzione della Prof.ssa Elsa Fornero
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Veneto 56 – 00187 Roma
Oggetto: Mancato riconoscimento dei contributi INPS.
Chiarissima Prof.ssa Fornero, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità,
Le scriviamo questa lettera con l’auspicio che, in qualità di referente per la tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale, possa risolvere in un tempo ragionevole la spinosa questione che riguarda dottorandi e assegnisti di ricerca di tutta Italia.
Scriviamo a nome del GAP11, l’associazione formata dagli Assegnisti e Precari della Ricerca dell’Università di Pavia, per farLe presente che dal 2004 i contributi previdenziali (Gestione Separata) versati non vengono correttamente registrati presso l’INPS. Alcuni di noi presentano lacune pari al 50% dei contributi totali.
Appurato che il nostro Ateneo non è insolvente, il problema è invece riconducibile alla natura del fondo pensionistico al quale siamo iscritti, che ricordiamo essere la Gestione Separata INPS. In sintesi, se il datore di lavoro commette un errore, anche per un solo collaboratore, salta la registrazione dei contributi di tutti i suoi dipendenti. L’Ateneo di Pavia, così come molte altri, gestisce circa 1200 posizioni di questo tipo.
Questo problema di versamenti non registrati ha generato delle gravissime ripercussioni. Ad esempio, le assegniste in maternità ricevono indennità ridotte (500 euro su uno spettante di 1200), oppure non le ricevono in toto perché non viene raggiunto il limite contributivo; lo stesso vale per l’indennità per congedo parentale, l’indennità di malattia e gli assegni al nucleo familiare.
Da un incontro tenutosi di recente al quale hanno partecipato il Gruppo Assegnisti dell’Università di Pavia, i dirigenti dell’Ufficio Gestione Flussi dell’INPS di Pavia, i dirigenti dell’Ufficio Previdenza del nostro Ateneo ed i sindacati, è emerso che:
1) le INPS locali non sono in grado di correggere la situazione;
2) l’INPS nazionale, pur essendo pienamente consapevole da anni della gravità del problema, non è ancora stato in grado di risolverlo, proponendo come unica soluzione improbabili e costose riprogettazioni del database.
Speriamo che, venuta a conoscenza di questa gravosa situazione, un Suo intervento possa tutelare tutti i lavoratori, per di più precari, interessati da questo problema.
Cordiali Saluti
Firmato
GAP – Gruppo Assegnisti Pavia
Un’università mandata avanti da precari
Pubblichiamo questa tabella con i numeri e lasciamo a voi i commenti
| la creatività contrattuale | i numeri precari |
| docenti a contratto | 42649* |
| collaboratori linguistici | 381* |
| personale impegnato in attività di tutorato | 21968* |
| borse di studio | 4773* |
| borse post-doc | 515* |
| assegni di ricerca | 18300* |
| co.co.co. | 7964* |
| ricercatori a tempo determinato | 1609** |
| formazione specialistica dei medici | 27834* |
| altro | 618* |
| totale | 126611 |
* fonte: http://statistica.miur.it/ (rilevazione 2011)
** fonte: http://cercauniversita.cineca.it/ (al 31/12/2011)
| di ruolo | a contratto oa tempo determinato | totale | |
| Professori(associati+ordinari) | 31853 | 42649 | 74502 |
| collaboratori linguistici | 1480 | 381 | 1861 |
| ricercatori | 25496 | 61613* | 86209 |
*la voce comprende i seguenti contratti di ricerca: borse di studio, borse post-doc, assegni di ricerca, co.co.co., ricercatori a tempo determinato, contratti di formazione specialistica dei medici, altro.
In percentuale
| di ruolo e a tempo indeterminato | a contratto o
a tempo determinato |
|
| professori | 43%*** | 57% |
| ricercatori | 29% | 71%**** |
| collaboratori linguistici | 80% | 20% |
*** professori associati+ordinari
****la voce comprende i seguenti contratti di ricerca: borse di studio, borse post-doc, assegni di ricerca, co.co.co., ricercatori a tempo determinato, contratti di formazione specialistica dei medici, altro.
L’idea di merito del ministro Profumo: insegnamento obbligatorio per gli assegnisti di ricerca
Con il decreto sul “merito” che sarà varato nei prossimi giorni il “governo dei tecnici” imbocca nuovamente la strada, già battuta dai vari esecutivi Berlusconi, di un provvedimento del tutto privo degli straordinari requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero giustificare un decreto legge e coperto da un titolo accattivante utilizzato per indorare misure: in parte inutili, in parte addirittura contrastanti con la cosiddetta “valorizzazione del merito”, in parte finalizzate al raggiungimento di altri e deprecabili obiettivi.
Decreto sull’importo minimo degli assegni di ricerca
Il decreto firmato dal ministro lo scorso 9 marzo e tuttora al vaglio della Corte dei Conti è stato finalmente pubblicato e lo trovate a questo link .
L’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili;
Convocazione II assemblea nazionale CPU
Seconda assemblea nazionale del CPU
Pisa, Venerdì 1 aprile 2011, h.11
Polo didattico Carmignani
Piazza dei Cavalieri, 6
16 marzo ore 14.00 in Parlamento si parlerà di assegni di ricerca
La risposta del governo all’interrogazione parlamentare dell’on. Ghizzoni sugli assegni di ricerca è stata calendarizzata per mercoledì 16 marzo alle ore 14.
GHIZZONI, TOCCI, MOTTA, SANGA e BACHELET. -
- Per sapere – premesso che:
l’articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, afferma che per la copertura dei posti di assegnista di ricerca le università possano avvalersi esclusivamente delle procedure previste dalla stessa legge;
l’articolo 29, comma 11, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone l’abrogazione dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva precedentemente istituito lo strumento dell’assegno di ricerca;
in data 21 gennaio 2011 l’università di Modena e Reggio Emilia con circolare prot. n. 1154 ha affermato che l’entrata in vigore della succitata legge 30 dicembre 2010, n. 240, impedisce all’amministrazione di adottare le procedure di rinnovo degli assegni in corso;
analoghe decisioni sono state assunte da diversi atenei italiani;
tali interpretazioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240, parrebbero infondate in quanto la citata legge non dispone alcuna interruzione delle procedure già avviate alla data di entrata in vigore, né intacca i diritti acquisiti dai titolari di assegni di ricerca che, nel bando originale, prevedevano esplicitamente la possibilità di rinnovo -:
se il Ministro non ritenga opportuno chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
se non ritenga necessario emanare quanto prima il decreto di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per determinare il trattamento economico minimo spettante ai titolari degli assegni di ricerca di cui allo stesso comma, onde consentire alle università di procedere all’emanazione di bandi per assegni di ricerca di cui allo stesso articolo 22 ed evitare un blocco che avrebbe conseguenze negative sull’operatività immediata dei gruppi di ricerca.
(5-04231)
CPU DI FIRENZE – SULLA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO
Il CPU-Frenze (Coordinamento Precari della ricerca e della docenza-Università) esprime il proprio dissenso per l’esclusione dalla Commissione di revisione dello Statuto di Ateneo dei propri rappresentanti, candidatisi in quanto parti coinvolte nel processo di riforma dell’Università attualmente in corso.
L’entrata in vigore delle nuove norme segna un momento di transizione molto importante e, nello stesso tempo, drammatico, soprattutto per chi vive già nell’incertezza della propria posizione lavorativa, non avendo una posizione stabile e strutturata all’interno dei dipartimenti. Si tratta molto spesso di assegnisti, contrattisti, borsisti o ricercatori a tempo determinato che, in base alle nuove norme (art. 18 L. 240/2010), potrebbero fin da oggi restare esclusi dall’attività di ricerca malgrado siano parte integrante della comunità scientifica.
Il lavoro dei ricercatori/docenti precari oltre a non trovare un adeguato riconoscimento in termini previdenziali, assistenziali ed economici, è stato ora considerato insufficiente a garantire credito per la partecipazione alla scrittura di un documento di valore fondativo come lo Statuto di Ateneo, peraltro in un momento in cui una rappresentanza precaria si rendeva ancor più necessaria a causa dell’eliminazione della figura di ruolo del ricercatore a tempo indeterminato, operata dalla Gelmini, e la conseguente istituzionalizzazione del precariato nella terza fascia docente.
Auspichiamo che, persa una grande occasione democratica di scrittura partecipata della carta statutaria, la creazione di un tavolo di confronto e di un coinvolgimento delle realtà precarie possa sopperire all’esclusione delle categorie più deboli dei lavoratori di cui l’ateneo continua ad avere pressante bisogno per svolgere attività di didattica e di ricerca e che ne rappresentano il futuro.
CPU-Firenze
CPU-Coordinamento nazionale Precari della ricerca e della docenza-Università
Art. 18 – Partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
Ricordiamo che dopodomani (sabato 29 gennaio) entra in vigore la legge Gelmini. Nell’immediato, occorre leggere con attenzione le disposizioni dell’articolo 18, commi 5 e 6, che disciplinano la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università riservandoli ESCLUSIVAMENTE ad un numero limitato di figure (per comodità, riportiamo in calce il testo dei commi in questione). Fra i soggetti individuati dalla legge compaiono: profesori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, titolari di contratti di insegnamento e di assegni di ricerca di cui agli articoli 23 e 22 della stessa “legge Gelmini”, dottorandi di ricerca e studenti di corsi di laurea magistrale, personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, dipendenti o titolari di borse presso altre PA, enti pubblici o privati e imprese purché senza oneri finanziari per l’università. Sono inoltre previste disposizioni speciali limitatatmente a chi partecipa a progetti di ricerca finanziati dall’UE o da altre istituzioni straniere.
Non sembrerebbero quindi compresi: gli studenti di corsi di laurea triennale, i titolari di contratti a TD banditi ai sensi della legge 230/05 e di assegni di ricerca banditi ai sensi della legge 449/97 (cioé tutti gli attuali assegnisti), i titolari di contratti di collaborazione o di borse di studio e i liberi professionisti.
Ricordiamo che la c.d. “legge Gelmini” entrerà in vigore sabato 29 Gennaio 2011.
Bisogna capire quali possano essere le implicazioni di questa norma, in particolare per chi svolge attività di natura sperimentale: se un soggetto non compreso nell’elenco resta coinvolto in un incidente, quali sono le conseguenze per lui e per il responsabile del gruppo di ricerca? E le implicazioni assicurative? Non potendo svolgere attività di ricerca, i soggetti non compresi nell’elenco possono chiedere rimborsi per la partecipazione a congressi o per missioni di qualsiasi natura?
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
Articolo 18, comma 5:
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita’ purche’ in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
Articolo 18, comma 6:
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.