Spettabile MIUR, … – Quesiti urgenti
Al: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica
e per la Ricerca scientifica e tecnologica
Direzione Generale per l’Università
Ufficio III
OGGETTO: Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 – Quesiti urgenti
Spettabile MIUR,
con la presente, a nome del Coordinamento dei Precari della ricerca e della docenza – Università, chiediamo alle SS.LL. di avere chiarimenti riguardo le seguenti problematiche inerenti l’entrata in vigore della legge in oggetto:
1) L’articolo 18, comma 5, riserva la possibilità di svolgere attività di ricerca nelle università esclusivamente ai seguenti soggetti: professori e ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e di contratti di docenza di cui all’articolo 23, dottorandi e laureandi magistrali, personale TA assunto a tempo indeterminato, borsisti o dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese.
Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe di poter dedurre che, a decorrere dal giorno sabato 29 gennaio p.v., i titolari di borse di studio, co.co.co. e altre forme contrattuali non comprese nel precedente elenco dovranno cessare la propria attività, anche se i loro contratti sono attualmente già in essere. Inoltre, nell’elenco non sono compresi nemmeno i titolari di assegni di ricerca banditi ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i titolari di contratti a tempo determinato banditi ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Desidereremmo quindi avere chiarimenti circa la possibilità per i succitati soggetti (gli attuali titolari di contratti a TD, assegni di ricerca, borse, contratti di collaborazione…) di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto della legge anche dopo il 29 gennaio p.v.
2) A decorrere dal 29 gennaio p.v. non sarà più possibile bandire assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e contratti a tempo determinato banditi ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Desidereremmo sapere se sarà però possibile procedere ai rinnovi dei contratti in essere, qualora la possibilità di rinnovo fosse esplicitamente prevista dal bando originale, cioè qualora l’assegno o contratto a tempo determinato fosse stato bandito nella forma del 2+2, del 3+3 o simili.
In attesa di cortese riscontro ai quesiti posti, porgiamo i nostri migliori saluti.
Coordinamento dei Precari della ricerca e della docenza – Università