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Ricercatori a TD su fondi esterni. Il MIUR non sa leggere né la propria legge, né i testi delle interrogazioni


Lo scorso Mercoledì 22 Giugno il MIUR ha risposto ad un’interrogazione dell’on. Ghizzoni sul (per noi) noto errore materiale contenuto nell’articolo della cosiddetta “riforma” Gelmini sull’attivazione di contratti a TD su fondi esterni. Peccato che abbiano letteralmente preso fischi per fiaschi:

IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE

GHIZZONI, NICOLAIS, TOCCI, SIRAGUSA, PES, DE TORRE, COSCIA, DE PASQUALE, BACHELET e DE BIASI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

l’articolo 29, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha disposto l’abrogazione tra gli altri dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, precedentemente utilizzato dalle università per instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, comunemente indicati dalle stesse università e dal sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca come contratti da «ricercatore a tempo determinato»;

tali contratti sono stati comunemente attivati a valere sulle risorse dei fondi e dei progetti di ricerca;

l’articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, introduce un nuovo contratto da ricercatore a tempo determinato precisando che: «Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato»;

l’articolo 29, al comma 7, prevede la possibilità di chiamata diretta su posti di ordinario, associato e ricercatore anche per «studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del MIUR, sentiti l’ANVUR e il CUN, finanziati dall’Unione Europea o dal MIUR», limitando di fatto la copertura di nuove posizioni di ruolo a valere su risorse europee o ministeriali;

l’articolo 18, comma 3, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplina le chiamate di professori e l’attribuzione dei contratti da ricercatore a tempo determinato con oneri a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, contiene una palese incongruenza nel richiamo alle norme dell’articolo 24, foriero di ambigue interpretazioni e, pertanto, di difficile applicazione;

le università sono attualmente impegnate nella stesura dei nuovi regolamenti per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 -:

se il Ministro non ritenga opportuno fornire chiare indicazioni circa le possibili fonti di finanziamento dei suddetti contratti, così che le gli atenei possano procedere celermente e con certezza alla loro attivazione. (5-04718)

L’ARTICOLO 18, COMMA 3, DELLA “RIFORMA” GELMINI

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all’articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

L’ARTICOLO 24, COMMA 5, DELLA STESSA “RIFORMA”
(nel quale palesemente non appare nessun “secondo contratto”)

5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo.

LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO

L’articolo 24 della legge n. 240 del 2010 prevede le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, disciplinando le tipologie di contratti che le università possono stipulare (lett. a) e b) del comma 3), previa adozione di appositi regolamenti.
L’attivazione di tali contratti è espressamente subordinata dalla legge alla disponibilità di risorse da parte delle università nell’ambito della propria programmazione.
L’articolo 18, comma 3, dispone, come possibilità di reperimento di fonti di finanziamento aggiuntive ed ulteriori, rispetto a quelle ordinarie, la facoltà per le università di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati con le quali finanziare posti da professore o da ricercatore (a tempo determinato).
Pertanto, non vi è alcuna incongruenza con il disposto dell’articolo 24, poiché il comma in esame prevede, si ripete, un canale di finanziamento di posti da docente universitario che si aggiunge, ove attivato nei termini di legge a quelli ordinari degli atenei.
L’articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, integrando il disposto dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, aggiunge un’ipotesi ulteriore di categoria di studiosi che possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle università, istituto che – come è noto – è ben diverso da quello della chiamata ex articoli 18 e 24 della legge 240 del 2010.
La categoria in questione è quella degli studiosi che abbiano vinto programmi di ricerca di alta qualificazione che il Ministero, sentiti i competenti organi consultivi, sta provvedendo ad individuare.
Anche l’Istituto della chiamata diretta, peraltro, presuppone che le Università abbiano le relative, adeguate disponibilità finanziarie (si veda in tal senso, l’incipit dell’articolo 1, comma 9, legge 230/2005).
L’articolo 29, comma 7, dunque, non limita affatto la possibilità di copertura di nuove posizioni di ruolo, come osserva l’interrogante, quanto aggiunge una nuova ipotesi di studiosi che possono essere individuati dalle università mediante l’istituto della chiamata diretta, pur sempre nell’ambito delle proprie risorse finanziarie.

LA REALTA’

Nella prima versione del DdL Gelmini, il comma 5 dell’articolo sui contratti a TD diceva che questi avevano durata triennale ed erano rinnovabili per un secondo triennio. Era a questo secondo triennio che si riferiva l’attuale articolo 18. Poi, in Senato, un emendamento del relatore ha introdotto la cervellotica distinzione fra TDa e TDb, spostandola dal comma 5 al comma 3, ma l’articolo 18 non è mai stato adeguato a questi cambiamenti, con il risultato che ora si riferisce ad un comma sbagliato e non tiene conto delle due tipologie di contratto a TD.

E’ accettabile che il ministro ed il sottosegretario non siano stati capaci di rendersene conto neppure dopo essere stati imbeccati da un’interrogazione?

Categorie:Antenne Precarie, Leggi
  1. Giuseppe Mascaro
    27 giugno 2011 alle 23:49

    La figura del ricercatore tipo A è il “regalo” ai ricercatori a tempo indeterminato, in seguito alla loro protesta.
    Con questo escamotage, i primi bandi di tipo B si vedranno tra una decina d’anni, visto il quadro finanziario generale.

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